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Per Aspera Ad Veritatem n.7
Camera dei Deputati - XIII LEGISLATURA

Proposta di legge n.2243. "Disciplina del comparto sicurezza dello Stato", d'iniziativa del deputato GRAMAZIO.





(*) L'estensore della proposta di legge n.2243 rileva che nei Ministeri dell'Interno, della difesa e delle finanze operano diverse categorie di personale, con status giuridico differente, ma nel comune scopo di contribuire alla "sicurezza" dello Stato.
In tale contesto appare necessario, quindi, un provvedimento legislativo che, riportando ad unitarietà la gestione del personale, fermo restando il differente stato giuridico, ne definisca i ruoli, le funzioni, le attribuzioni gli incarichi, anche per la necessaria chiarezza gerarchico-funzionale negli uffici.
Inoltre, la proposta di legge de qua esplicitamente esclude l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.29 del 1993 sulla privatizzazione del pubblico impiego nei confronti del personale civile dei citati Ministeri, in relazione all'atipicità dei compiti d'istituto che il personale è tenuto a svolgere.
Il provvedimento legislativo proposto, quindi, impegna il Governo ad armonizzare l'azione e le competenze tra il personale dell'ordinamento civile, militare ed ex militare, delle forze di polizia, allo scopo di assicurare una chiarezza gerarchico funzionale che porti ad una maggiore efficienza delle amministrazioni impegnate nei relativi compiti di istituto a garanzia della sicurezza dello Stato.


Disciplina del comparto sicurezza dello Stato



Presentata il 18 settembre 1996





ONOREVOLI COLLEGHI! - Nei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze operano diverse categorie di personale, con status giuridico differente, ma nel comune scopo di contribuire alla "sicurezza" dello Stato.
Le attuali differenti normative rendono impossibile, sic et simpliciter, l'attuazione del decreto legislativo n. 29 del 1993 sulla privatizzazione del pubblico impiego (tra l'altro, 1o stesso Consiglio di Stato ha chiaramente ed ufficialmente dichiarato la illegittimità della "pretesa" e "presunta" privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), per l'atipicità dei compiti d'istituto che il personale è tenuto a svolgere, causando, altresì, gravi carenze, aggravio di costi per l'amministrazione dello Stato, malcontento e disagio tra il personale (sono presenti nelle amministrazioni interessate al provvedimento, grosse quantità di personale militare, ed ex militare che svolge funzioni amministrative, pur percependo gli emolumenti previsti per i compiti d'istituto, sicuramente maggiori degli stipendi medi del personale civile).
È necessario, quindi, un provvedimento legislativo che, riportando ad unitarietà la gestione del personale, fermo restando il differente stato giuridico, ne definisca i ruoli, le funzioni, le attribuzioni, gli incarichi, anche per la necessaria chiarezza gerarchico-funzionale negli uffici.
È stata scelta la forma della delega legislativa per dare al Governo una maggiore velocità di azione sulla materia e per permettere ai dicasteri interessati di esaminare e risolvere al loro interno le necessarie procedure sugli organici e sulle spese attuative, nonché per l'urgenza della risoluzione, in considerazione dei costi e delle disfunzioni che la mancanza di tale provvedimento legislativo causa alla Nazione, in una contingenza economica dove la razionalizzazione della spesa pubblica diviene essenziale, anche ai fini perequativi.

PROPOSTA DI LEGGE


ART. 1
1. La presente legge ha lo scopo di garantire un adeguato supporto tecnico e contabile alle unificate Forze di polizia e di armonizzare l'azione e le competenze tra il personale dell'ordinamento civile, militare, ed ex militare, assicurando una chiarezza gerarchico-funzionale, per una maggiore efficienza delle amministrazioni nello svolgimento dei relativi compiti di istituto e nell'azione per la sicurezza dello Stato.

Art. 2
1. Ai fini della presente legge al personale civile dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni. A tale personale continuano ad applicarsi la legge 29 marzo 1983, n.93, il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.266, e la legge 1° aprile 1981, n.121, e successive modificazioni. Il predetto personale costituisce il comparto sicurezza dello Stato ai fini della contrattazione collettiva di cui al titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

Art. 3
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1997, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la funzione pubblica e del tesoro, un decreto legislativo recante la disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n.121, e successive modificazioni, nonché del personale delle Forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e dei militari di leva, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi fissati dai relativi ordinamenti di settore e dalla presente legge.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle organizzazioni sindacali del personale interessato ed agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il loro parere entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione dello stesso.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è, altresì, trasmesso al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) per un parere obbligatorio, nonché alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il rispettivo parere. Tali pareri sono formulati con le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Ferma restando la sostanziale unitarietà della disciplina, il decreto legislativo di cui al comma 1 può prevedere distinte modalità per procedimenti relativi al personale civile ed al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le materie da disciplinare, ivi compresi gli aspetti economici delle carriere, la composizione delle delegazioni di parte pubblica e di quella rappresentativa del personale, composta in modo da assicurare un'adeguata partecipazione della rappresentanza civile, militare ed ex militare.
5. Il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti militari e civili di cui alla presente legge è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, tenendo conto della media degli incrementi retributivi realizzati nelle altre categorie di pubblici dipendenti durante l'anno precedente, per la qualifica dirigenziale e secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
6. Nell'ambito delle materie previste ai sensi del comma 4, devono, comunque, essere disciplinate le seguenti materie:
a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture;
b) procedure per la costituzione, e modificazione dello stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine sevizio;
c) mobilità ed impiego del personale all'interno del comparto sicurezza dello Stato;
d) sanzioni disciplinari e relativi procedimenti;
e) determinazione delle dotazioni organiche;
f) modalità di conferimento della titolarità degli uffici;
g) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non possono superare gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilità economiche generali definite dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale.

ART. 4
1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 3, sentite le organizzazioni sindacali e con le modalità ivi indicate, è altresì stabilita la disciplina per il personale non dirigente di cui alla legge 11 luglio 1980, n.312, e successive modificazioni, che deve prevedere la soppressione di qualifiche ovvero l'istituzione di nuove qualifiche con la determinazione delle dotazioni organiche conseguenti, ferma restando la dotazione organica complessiva, nonché idonee disposizioni per assicurare una sostanziale equiparazione con il trattamento economico già attribuito al personale militare ed ex militare di corrispondente livello e delle corrispondenti indennità di supporto, le quali non possono mai essere inferiori a quella più alta corrisposta all'interno del comparto ministeriale, nonché disposizioni per definire i tempi, le modalità ed i requisiti per il passaggio di carriera, ruolo e qualifica, previo superamento di un esame a carattere professionale. Con il medesimo decreto legislativo possono, altresì, essere dettate le occorrenti disposizioni transitorie.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 3 può, altresì, prevedere, per l'accesso a determinati ruoli o gradi ovvero per l'attribuzione di determinate funzioni, anche non direttive, il superamento di un concorso pubblico al quale possono accedere i soggetti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, stabilendo, altresì, che ai ruoli o ai gradi superiori possa acce-dere, nel limite massimo dell'80 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, il personale del ruolo o del grado inferiore avente una determinata anzianità di servizio, anche se privo del titolo di studio richiesto.
3. Al personale di cui alla presente legge comunque impiegato, alle organizzazioni aziendali ed alle direzioni del personale, devono essere comunicati formalmente i compiti e le mansioni attribuiti durante la giornata lavorativa, ed entro l'anno i risultati ottenuti nell'impiego del dipendente, allo scopo di determinare e programmare i carichi di lavoro e 1a produttività.
4. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale civile dei Ministeri di cui all'articolo 2, comma 1, il decreto legislativo di cui all'articolo 3 deve, altresì, prevedere l'istituzione di un dipartimento per la formazione, che, usufruendo e potenziando le strutture scolastiche per la formazione, specializzazione e riqualificazione già presenti nei Ministeri, consenta un puntuale adeguamento della professionalità del personale civile alle esigenze ed alla mutata configurazione dei Ministeri stessi.
5. Il decreto legislativo di cui all'articolo 3 entra in vigore non oltre dodici mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro la stessa data, con apposito provvedimento legislativo, si provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri, ferma restando, per gli effetti economici di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n.21, la decorrenza prevista dallo stesso articolo.

ART. 5
1. Nell'ambito della disciplina recata dal decreto legislativo di cui all'articolo 3 sono concordate con le organizzazioni sindacali e con le rappresentanze del personale militare ed ex militare tutte le procedure atte a consentire una sostanziale equiparazione di trattamento economico-funzionale ed un utilizzo delle strutture comunque convenzionate dei Ministeri interessati, per l'assistenza ed il benessere del personale stesso.

ART. 6
1. Il personale civile che intenda rimanere regolato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, previa domanda, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è collocato in mobilità e destinato ad altra amministrazione pubblica, ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993.


(*) Sintesi redazionale

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